Sez. 2, Sentenza n. 4607 del 14/07/1981 (Rv. 415320 - 01)
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - MODIFICAZIONI - SOGGETTIVE (CESSIONE E SUBCONCESSIONE) - MERCATI COPERTI DI MILANO - CONCESSIONE DI UN POSTEGGIO PER LA VENDITA AL MINUTO - CESSIONE O SUBCONCESSIONE - DIVIETO EX ART 13 DEL REGOLAMENTO 23 FEBBRAIO 1959 - CESSIONE DELLA PROPRIETA DELL'AZIENDA - POTERI DEL COMUNE - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO AL NUOVO TITOLARE INDICATO DAL CEDENTE - CONTRATTO DI CESSIONE AD UN TERZO DELLA PROPRIETA DELL'AZIENDA CON L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI ATTIVARSI NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER L'OTTENIMENTO DI UNA NUOVA CONCESSIONE A FAVORE DEL CESSIONARIO - LICEITA.*
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - MODIFICAZIONI - SOGGETTIVE (CESSIONE E SUBCONCESSIONE) - MERCATI COPERTI DI MILANO - CONCESSIONE DI UN POSTEGGIO PER LA VENDITA AL MINUTO - CESSIONE O SUBCONCESSIONE - DIVIETO EX ART 13 DEL REGOLAMENTO 23 FEBBRAIO 1959 - CESSIONE DELLA PROPRIETA DELL'AZIENDA - POTERI DEL COMUNE - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO AL NUOVO TITOLARE INDICATO DAL CEDENTE - CONTRATTO DI CESSIONE AD UN TERZO DELLA PROPRIETA DELL'AZIENDA CON L'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI ATTIVARSI NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER L'OTTENIMENTO DI UNA NUOVA CONCESSIONE A FAVORE DEL CESSIONARIO - LICEITA.*
A norma dell'art 13 comma primo del regolamento 23 febbraio 1959 dei mercati coperti di Milano, per il quale la concessione di un posteggio per la vendita al minuto non puo formare oggetto di cessione o subconcessione, salva comunque la possibilita per il comune, in caso di cessione della proprieta dell'azienda, di accordare la concessione al nuovo titolare indicato dal cedente, previo accertamento dei requisiti previsti dal regolamento stesso, e perfettamente lecito e giuridicamente possibile il contratto con il quale il concessionario di un posteggio cede ad un terzo la proprieta dell'azienda impegnandosi nei suoi confronti ad attivarsi per favorirlo nell'ottenimento di una nuova concessione da parte del comune.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1362, Regol. Locale 23/02/1959 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)