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Sez. 3 - , Sentenza n. 2205 del 21/11/2019 Ud. (dep. 21/01/2020) Rv. 278379 - 01

DEMANIO | Marittimo - Attività impeditiva di uso pubblico - Esercizio - In zone non demaniali e di proprietà privata - Accertamenti necessari - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278379-01

DEMANIO

Il reato di impedimento dell'uso pubblico di spazio demaniale previsto dall'art. 1161 cod. nav. è integrato anche dall'esecuzione in una zona di proprietà privata di opere che abbiano quale caratteristica precipua quella di escludere o limitare l'uso pubblico del bene demaniale, dovendo accertarsi in tale caso se sussista un diritto collettivo pubblico oppure un diritto reale di godimento ex art. 825 cod. civ. e il contenuto di tali diritti, che possono costituirsi anche per usucapione o per effetto di passaggio esercitato "ab immemorabili" o "per dicatio ad patriam". (Fattispecie di apposizione di cancello idoneo a rendere difficoltoso l'accesso al mare).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1161, Cod. Civ. art. 825

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)