Sez. 3, Sentenza n. 52 del 08/01/1977 (Rv. 383561 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - DIFENSORE DI UN CONVENUTO - DOMANDA CONTRO ALTRO CONVENUTO - SUSSISTENZA DEL POTERE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - DIFENSORE DI UN CONVENUTO - DOMANDA CONTRO ALTRO CONVENUTO - SUSSISTENZA DEL POTERE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il difensore di uno dei convenuti puo validamente proporre una domanda contro l'altro convenuto senza bisogno di citazione, purche essa rientri nell'ambito dei poteri derivanti dalla procura conferitagli per resistere alla pretesa dell'attore. (nella specie, il proprietario di un'autovettura, convenuto in giudizio dal commissionario dell'impresa costruttrice, presso il quale aveva acquistato il veicolo, per il pagamento del costo di alcune riparazioni, aveva richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore, del concessionario e della casa costruttrice, chiamata in causa, al risarcimento dei danni derivanti dai gravi difetti riscontrati nell'autovettura. Il procuratore dell'attore aveva, a sua volta, chiesto, in via subordinata, la condanna dell'impresa costruttrice a rivalere il suo cliente di quanto questi avrebbe dovuto pagare al convenuto in caso di accoglimento della riconvenzionale. La SC, confermando la pronunzia di appello, ha ritenuto quest'ultima domanda ritualmente proposta, nonostante il mancato conferimento al suddetto difensore di una specifica procura). (V 1811/73, mass n 364784).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)