Sez. 3, Sentenza n. 1811 del 19/06/1973 (Rv. 364784 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - LIMITI DELLA PROCURA - OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - RILEVANZA - POTERI - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - DIFENSORE DEL CONVENUTO - CHIAMATA IN GIUDIZIO DI TERZO CORRESPONSABILE OD UNICO RESPONSABILE - SUSSISTENZA DEL POTERE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - LIMITI DELLA PROCURA - OGGETTO DELLA CONTROVERSIA - RILEVANZA - POTERI - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - DIFENSORE DEL CONVENUTO - CHIAMATA IN GIUDIZIO DI TERZO CORRESPONSABILE OD UNICO RESPONSABILE - SUSSISTENZA DEL POTERE.*
I limiti della procura rilasciata al difensore sono determinati dall'ambito oggettivo della lite iniziale (petitum e causa petendi) e non dagli elementi soggettivi di essa. Pertanto, nei giudizi per risarcimento di danni da fatto illecito il procuratore del convenuto, in virtu della procura conferitagli in relazione alla domanda dell'attore, ha il potere di chiamare in giudizio un terzo ritenuto corresponsabile o responsabile esclusivo dell'evento dannoso e proporre anche contro di lui istanze che non eccedano le richieste formulate nell'atto di citazione. (V 2421/71, mass n 353376; 2017/68, mass n 334061; 2457/64; (V 859/63; 2103/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)