diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 34310 del 19/01/2015 Ud. (dep. 06/08/2015) Rv. 265669 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Valutazione - Criterio sussidiario delle condizioni economiche della persona offesa - Ambito di operatività.
Stato
decisa il 2015-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265669-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche.(Fattispecie relativa al furto di quattro bottiglie di rhum, per un valore di 217, 80 euro in danno di un supermercato; la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità, escludendo rilievo alle condizioni economiche della persona offesa, nella specie una multinazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)