diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 15576 del 20/12/2012 Ud. (dep. 04/04/2013) Rv. 255791 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Valutazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255791-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ

La circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico pressoché irrilevante. (Fattispecie relativa ai reati di ricettazione e detenzione e vendita di prodotti industriali con il marchio contraffatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4, Cod. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)