Sez. 3, Sentenza n. 5302 del 13/10/1982 (Rv. 423105 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - COPIA NOTIFICATA DELLA CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - COPIA NOTIFICATA DELLA CITAZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - MANCANZA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La Mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio non ne determina la nullità, ma configura una mera irregolarità formale, sempre che la provenienza della copia medesima da detto difensore, che abbia sottoscritto l'originale, possa desumersi con certezza dagli elementi dell'atto. (Conf 1391/82, mass n 419236; (Conf 2614/81, mass n 413386; (Conf 4183/79, mass n 400693; (Conf 3729/77, mass n 387394).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)