Sez. 2, Sentenza n. 2750 del 07/05/1984 (Rv. 434791 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE - COPIA - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE NELLA COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE - MERA IRREGOLARITÀ FORMALE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA PROCURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - NOTIFICAZIONE - COPIA - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE NELLA COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE - MERA IRREGOLARITÀ FORMALE - LIMITI.*
La Mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio (di primo grado o d'appello) non ne determina la nullità, ma configura solo un'irregolarità formale (con conseguente inapplicabilità della limitata sanatoria di cui all'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ.) sempre che la provenienza di tale copia dal difensore munito di procura, che abbia sottoscritto l'originale, possa desumersi con certezza dagli elementi dell'atto, quali la trascrizione della procura nella copia stessa e l'indicazione nella relata di notifica della relativa esecuzione ad istanza di quel difensore. (V 2604/83, mass n 427486; (V 5302/82, mass n 423105; (V 1391/82, mass n 419236).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)