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Sez. 1, Sentenza n. 763 del 16/03/1972 (Rv. 356920 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE - CRITERI DIVERSI DA QUELLI LEGISLATIVI - ADOZIONE DA PARTE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE -.*
Stato
decisa il 1972-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356920-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN GENERE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI DI RICCHEZZA - VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE - CRITERI DIVERSI DA QUELLI LEGISLATIVI - ADOZIONE DA PARTE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE -.*

Nelle controversie in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza, le commissioni tributarie provinciali possono anche adottare un criterio diverso da quelli (valore comparativo e capitalizzazione del reddito)indicativamente menzionati dall'art 16 del RD 7 agosto 1936, n 1639 per la Determinazione del valore venale in comune commercio degli immobili, purche in tale ipotesi risulti chiaramente quale sia il criterio adottato e quali le ragioni della sua scelta. (nella specie, ai fini dell'imposta di successione, le commissioni tributarie, dopo avere rilevato che non poteva essere seguito il criterio del valore comparativo in quanto non esistevano nel triennio precedente vendite di beni aventi le stesse caratteristiche di quelli oggetto di valutazione, e che, d'altra parte, non poteva farsi ricorso al criterio della capitalizzazione del reddito, trattandosi di terreni non coltivabili, come tali suscettibili di bassissimo reddito, avevano adottato il criterio di stima fondato su prezzi correnti di mercato). (Conf 3963'68, mass n 337514).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)