Sez. U, Sentenza n. 6350 del 27/10/1983 (Rv. 431081 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PREVISTO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO ALLE S.U. DELLA CORTE DI CASSAZIONE - APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 170 E 285 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - MODALITÀ FISSATE DALLE NORME CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO - NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PREVISTO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO ALLE S.U. DELLA CORTE DI CASSAZIONE - APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 170 E 285 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - MODALITÀ FISSATE DALLE NORME CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*
La notificazione della decisione del consiglio di stato, quale atto idoneo a far decorrere il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 362 cod. proc. civ. per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, resta sottratta alle Disposizioni del codice di rito, e va effettuata secondo le modalità fissate dalle norme che regolano il procedimento davanti al consiglio medesimo. Tale notificazione, pertanto, ove riguardi parte diversa dalle amministrazioni statali e regionali (nei cui confronti operano le Disposizioni degli artt. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260 e 10 della legge 3 aprile 1979 n. 103), va eseguita presso la parte direttamente, ancorché essa abbia eletto domicilio presso il difensore, in applicazione dell'art. 87 secondo comma del R.d. 17 agosto 1907 n. 642. (V 1357/79, mass n 397644; (V 9/75, mass n 373106).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 87, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)