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Sez. L, Sentenza n. 32721 del 15/12/2025 (Rv. 677151-02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta - Natura - Conseguenze - Erogazione da parte dell'Inail in pendenza del rapporto lavorativo - Esclusione - Contratto a termine giunto a scadenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677151-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali, attuata nelle forme della gestione per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 127, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dell'art. 2 del d.m. del 10 ottobre 1985, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, in quanto prestazione dal carattere assistenziale volta a fornire sostentamento al lavoratore che temporaneamente non possa lavorare, non viene erogata dall'Inail, né in pendenza del rapporto lavorativo, atteso che il dipendente continua a percepire la normale retribuzione, né, in caso di contratto di lavoro a tempo determinato, per il periodo di

inabilità successivo alla scadenza del termine, in ragione del venir meno della prestazione retributiva cui la sua funzione assistenziale è correlata.

DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127 com. 2, DM Tesoro 10/10/1985 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)