Sez. L - , Sentenza n. 21325 del 14/09/2017 (Rv. 645805 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Sistema assicurativo - Erogazione della retribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza - Corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da parte dell'Inail - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)
Nel sistema assicurativo delineato dall'art. 127, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dall'art. 2 del d.m. del 10 ottobre 1985 del Ministero del Lavoro, l’erogazione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell'INAIL è esclusa per i dipendenti statali, i quali percepiscono per intero la normale retribuzione dal datore di lavoro durante il periodo di astensione dal lavoro dovuto ad infortunio; detta indennità, infatti, è una prestazione economica, a carattere assistenziale, diretta ad assicurare al lavoratore i mezzi di sostentamento, finché dura l'inabilità che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127 com. 2, DM Lavoro e previdenza sociale 10/10/1985 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)