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Sez. 2, Sentenza n. 1069 del 13/10/1970 Ud. (dep. 21/12/1970) Rv. 116004 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - SOGGETTIVE -RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116004-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - SOGGETTIVE -RIPARAZIONE DEL DANNO - NATURA DELL'ATTENUANTE - FATTISPECIE.*

La circostanza attenuante prevista dall'art 62, n 6 prima ipotesi cod pen ha natura soggettiva e la corrispondente diminuzione di pena trova la sua giustificazione non tanto nella restaurazione del patrimonio della vittima quanto nella considerazione che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio si presenta quale manifestazione concreta del sopravvenuto ravvedimento del reo, e quindi della sua minore pericolosita. Pertanto, nell'ipotesi di fuga del ladro, abbandono della refurtiva e recupero della stessa ad opera della polizia giudiziaria, viene a mancare la possibilita stessa di un fattivo ravvedimento del reo e, conseguentemente, di un sicuro accertamento della sua minore pericolosita sociale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)