Sez. 2, Sentenza n. 3720 del 15/02/1990 Ud. (dep. 16/03/1990) Rv. 183718 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PRIMA IPOTESI DELL'ART. 62 N.6 - SOGGETTIVA - NATURA DELL'ATTENUANTE - ABBANDONO DELLA REFURTIVA E RECUPERO DELLA STESSA DA PARTE DELLA POLIZIA - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - PRIMA IPOTESI DELL'ART. 62 N.6 - SOGGETTIVA - NATURA DELL'ATTENUANTE - ABBANDONO DELLA REFURTIVA E RECUPERO DELLA STESSA DA PARTE DELLA POLIZIA - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RATIO.*
La circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6, prima ipotesi, cod. pen., ha natura soggettiva e la corrispondente diminuzione di pena trova la sua giustificazione non tanto nella restaurazione del patrimonio della vittima quanto nella considerazione che l'avvenuto risarcimento del danno o restituzione anteriormente al giudizio si presenta quale manifestazione concreta del sopravvenuto ravvedimento del reo, e quindi della sua minore pericolosità. Pertanto nell'ipotesi di abbandono della refurtiva e recupero della stessa ad opera della polizia giudiziaria, viene a mancare la possibilità stessa di un fattivo ravvedimento del reo e, conseguentemente, di un sicuro accertamento della sua minore pericolosità sociale, ai fini dell'applicabilità della predetta attenuante. (Conf mass n 116004).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)