Sez. 1, Sentenza n. 12554 del 22/05/2013 (Rv. 626765 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Decreto di esproprio emesso a favore di un consorzio per l'Area di sviluppo industriale, relativamente a terreni destinati all'insediamento di una società ad esso aderente - Legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato - Consorzio - Sussistenza - Società partecipante - Esclusione in base all'art. 19, secondo comma, legge n. 865 del 1971.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di espropriazione, qualora il decreto di esproprio sia stato emesso a favore di un consorzio per l'Area di sviluppo industriale, relativamente a terreni destinati all'insediamento di una società ad esso aderente, quest'ultima non è legittimata passivamente nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato, atteso che l'art. 19, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel determinare i soggetti muniti del potere di opposizione alla stima, fa riferimento agli espropriati ed all'espropriante, con implicita esclusione di soggetti diversi. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto esatte le valutazioni del giudice di merito che aveva considerato legittimato passivo il solo espropriante consorzio, nei cui confronti aveva agito l'espropriato per ottenere la corretta determinazione delle indennità dovute per l'area ablata).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)