Sez. 1, Sentenza n. 26573 del 17/12/2007 (Rv. 600943 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Decreto di esproprio emesso a favore di un consorzio per l'Area di Sviluppo Industrale, relativamente a terreni destinati all'insediamento di una società ad esso aderente - Legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato - Consorzio - Sussistenza - Società partecipante - Esclusione in base all'art. 19, secondo comma, legge n. 865 del 1971 - Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di espropriazione, qualora il decreto di esproprio sia stato emesso a favore di un consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale, relativamente a terreni destinati all'insediamento di una società ad esso aderente, quest'ultima non è legittimata passivamente nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall'espropriato, atteso che l'art. 19, secondo comma, della legge n. 865 del 1971, nel determinare i soggetti muniti del potere di opposizione alla stima, fa riferimento agli espropriati ed all'espropriante, con implicita esclusione di soggetti diversi. Manifestamente infondata, poi, deve ritenersi la questione di legittimità costituzionale di detta norma, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., non derivando da tali parametri costituzionali l'esigenza di conferire un'autonoma e diretta tutela giurisdizionale nei confronti dell'espropriato ad un soggetto estraneo al procedimento amministrativo e che ha liberamente scelto di far parte di un consorzio.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)