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Sez. 5, Sentenza n. 12271 del 11/04/1975 Ud. (dep. 18/12/1975) Rv. 131532 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DOLO - DOLO GENERICO - PROVE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MOTIVARE IN ORDINE ALLA CONSAPEVOLEZZA DEL DANNO ARRECATO AI CREDITORI.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131532-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - DOLO - DOLO GENERICO - PROVE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI MOTIVARE IN ORDINE ALLA CONSAPEVOLEZZA DEL DANNO ARRECATO AI CREDITORI.*

L'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, previsto dall'art 216 n 1, ipotesi prima, RD 16 marzo 1942, n 267, e il dolo generico, che consiste nella coscienza e volonta di compiere gli Atti di distrazione di beni appartenenti al patrimonio dell'imprenditore. Ma, poiche la norma incriminatrice ha lo scopo di tutelare le ragioni dei creditori, a favore dei quali l'art 2740 cod civ attribuisce un diritto di garanzia sul patrimonio del debitore, e necessario per la sussistenza del dolo nel delitto di bancarotta che il reo compia gli Atti di distrazione con la consapevolezza che essi cagioneranno danno o la possibilita di danno alla massa dei creditori. Il solo fatto della disposizione di un bene dell'imprenditore, allorche lo stato di insolvenza e in atto o probabile, non e sufficiente per integrare il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, occorrendo, invece, un'attenta e penetrante indagine, alla quale il giudice non puo sottrarsi, sull'elemento psicologico del reato e cioe sulla consapevolezza del danno che l'atto di disposizione arreca ai creditori. (V 123015, anno 1973).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)