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Sez. 5, Sentenza n. 5092 del 20/03/1987 Ud. (dep. 24/04/1987) Rv. 175786 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - CARATTERE - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1987-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175786-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - CARATTERE - CASO DI SPECIE.*

L'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione, occultamento e dissipazione di beni, si concreta nel dolo generico, essendo il fine particolare di recare pregiudizio ai creditori richiesto solo per le ipotesi della esposizione e del riconoscimento di passività inesistenti. Tuttavia, poiché l'interesse tutelato è di natura patrimoniale e concerne la conservazione a favore di creditori della garanzia dei loro crediti, l'agente deve rappresentarsi che dalla sua condotta possa derivare danno alle ragioni dei creditori. (nella specie, il rilievo dell'elemento psicologico così individuato è stato considerato nell'analisi della condotta dell'agente che aveva effettuato vendite sotto costo, fuga dal luogo dove si svolgeva l'attività di impresa; aveva usato falso nome; aveva indicato nuovo domicilio; aveva costituito di nuova società con il trasferimento alla stessa delle attività sottratte alla precedente, apertura di un conto corrente occulto agli organi finanziari). (V mass n 107559; (V mass n 131532; (V mass n 140896; (V mass n 171871).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)