Sez. 4, Sentenza n. 10390 del 15/05/1987 Ud. (dep. 06/10/1987) Rv. 176767 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FINALITÀ DELLA DISPOSIZIONE - RIFERIMENTO A TAMPONAMENTO E AD OGNI IPOTESI DI PERICOLO - FATTISPECIE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - FINALITÀ DELLA DISPOSIZIONE - RIFERIMENTO A TAMPONAMENTO E AD OGNI IPOTESI DI PERICOLO - FATTISPECIE.*
L'imposizione di una distanza di sicurezza tra veicoli che procedono nella stessa direzione è intesa ad evitare non soltanto l'urto da tergo del veicolo che precede (cosiddetto tamponamento) ma anche a prevenire tutte le possibili situazioni di pericolo che dalla eccessiva vicinanza dei due mezzi possano derivare. (fattispecie in tema di investimento di pedone da parte di autoveicolo circolante ad insufficiente distanza da altro veicolo che precedeva e che, pertanto, limitava il campo di visibilità). (Conf mass n 163297; (Conf mass n 157765).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)