Sez. 1, Sentenza n. 13582 del 04/12/1999 (Rv. 531854 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE | Possibilità per il debitore di migliorare le proprie offerte - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE
In tema di concordato preventivo, dopo la manifestazione di voto da parte dei creditori ai sensi dell'art. 175 legge fallimentare, e in caso di mancata approvazione della proposta di concordato, il debitore non ha più la possibilità di formulare proposte migliorative della originaria offerta, dovendosi definitivamente escludere ogni ulteriore sviluppo della procedura concordataria.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 174, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 174, Legge Falliment. art. 175, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 175, Legge Falliment. art. 177, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 177, Legge Falliment. art. 178, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 178 CORTE COST., Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)