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Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 23/03/1977 (Rv. 384791 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA DEL PROPRIETARIO - FONDAMENTO NELL'ART 1669 COD CIV - NELL'ART 2043 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384791-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI CAUSA DEL PROPRIETARIO - FONDAMENTO NELL'ART 1669 COD CIV - NELL'ART 2043 COD CIV - ESCLUSIONE.*

Qualora un'opera edilizia presenti gravi difetti e risulti che essa non e stata costruita in economia (ossia dal proprietario mediante l'impiego di lavoratori da lui dipendenti), il costruttore, dovendo essere considerato appaltatore, risponde nei confronti degli aventi causa del proprietario non gia ai sensi dell'art 2043 cod civ, costituente norma generale posta per tutte quelle ipotesi di danno derivanti da fatto illecito non comprese in una disciplina particolare, ma a norma dell'art 1669 cod civ, che contiene la specificazione di tale disciplina per l'appalto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)