Sez. 3, Sentenza n. 2415 del 14/04/1984 (Rv. 434446 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINE E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI - NATURA EXTRACONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITÀ - ESTENSIONE NEI RIGUARDI DEI COLLABORATORI NELLA COSTRUZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINE E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI - NATURA EXTRACONTRATTUALE DELLA RESPONSABILITÀ - ESTENSIONE NEI RIGUARDI DEI COLLABORATORI NELLA COSTRUZIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente o dei suoi aventi causa, per il caso di rovina e difetti di edifici, secondo la previsione dell'art. 1669 cod. civ., ha natura extracontrattuale e trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile, con la conseguenza che pure nei confronti, degli stessi nel concorso dei requisiti per l'operatività dell'indicata norma speciale, resta preclusa l'applicabilità della norma generale dell'art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità per fatto illecito. (V 1136/77, mass n 384791; (V 261/77, mass n 383786; (V 1/76, mass n 378609).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)