Sez. 2, Sentenza n. 3801 del 11/04/1991 (Rv. 471618 - 01)
Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dell'appaltatore | Danni cagionati a terzi - Presupposti.
Appalto (contratto di) - Responsabilità - Dell'appaltatore
Allorché l'appaltatore non agisca quale nudus minister, cioè senza libertà di determinazione e di decisione, nell'esecuzione dei lavori commessigli, la sua responsabilità per i danni cagionati a terzi nell'esplicazione della sua autonoma attività è governata dalle regole proprie degli atti illeciti extracontrattuali, per cui egli risponde dei danni che siano derivati dalla inosservanza delle regole tecniche e della comune diligenza, anche quando l'opera sia stata compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori e la inosservanza dipenda dal fatto colposo del direttore medesimo o da difetto del progetto, ipotesi che fa configurare un concorso di colpa con l'appaltatore ma non l'esonero di responsabilità di questo ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1673, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)