Sez. 3, Sentenza n. 10956 del 09/12/1996 (Rv. 501143 - 01)
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - IN GENERE | Contratto stipulato dal consorzio in nome proprio - Responsabilità - Garanzia del fondo consortile - Sussistenza - Appalto - Danno cagionato a terzo - Responsabilità extracontrattuale del consorzio appaltatore - Configurabilità.
CONSORZI - INDUSTRIALI (PER IL COORDINAMENTO DELLA PRODUZIONE E DEGLI SCAMBI) - CON ATTIVITÀ ESTERNA - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI - IN GENERE
Il consorzio con attività esterna, pur essendo sfornito di personalità giuridica, è un autonomo centro di rapporti giuridici e pertanto assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti che stipula in nome proprio. Quindi se un terzo subisce un danno ingiusto provocato dalla esecuzione, da parte di un'impresa consorziata, di opere oggetto di un contratto di appalto stipulato da un consorzio, è questo a risponderne, a titolo di responsabilità extracontrattuale, sotto il profilo del rischio derivante dalla gestione di un'attività imprenditoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2612, Cod. Civ. art. 2614, Cod. Civ. art. 2615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)