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Sez. 3, Sentenza n. 3468 del 24/10/1958 (Rv. 881332 - 01)

NOTIFICAZIONE - A PERSONE GIURIDICHE - A SOCIETÀ ED ALTRI ENTI - IRREGOLARITÀ - ART. 145 CODICE DI PROC. CIVILE - PERSONA A CUI L'ATTO VA CONSEGNATO - ESECUZIONE FORZATA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE- MANCATA COMUNICAZIONE AL DEBITORE DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA DI AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - IMPUGNABILITÀ - TERMINE - DECORRENZA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE - PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELL'ESPERTO IN NATURA.
Stato
decisa il 1958-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881332-01

NOTIFICAZIONE - A PERSONE GIURIDICHE - A SOCIETÀ ED ALTRI ENTI - IRREGOLARITÀ - ART. 145 CODICE DI PROC. CIVILE - PERSONA A CUI L'ATTO VA CONSEGNATO - ESECUZIONE FORZATA - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE- MANCATA COMUNICAZIONE AL DEBITORE DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA DI AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - IMPUGNABILITÀ - TERMINE - DECORRENZA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - PIGNORAMENTO IMMOBILIARE - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE - PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELL'ESPERTO IN NATURA.

A) a norma dell'art. 145, 1' e 3' comma, codice di procedura civile, la notificazione alle persone giuridiche si esegue, di regola, nella loro Sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in Mancanza, ad altra persona addetta alla Sede stessa; se la notificazione non può essere eseguita nel modo suddetto e nell'atto da notificare è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano le Disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 codice di proc.civile. Pertanto, essendo nulla la notificazione nel caso in cui non siano osservate le Disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia (art.160 codice di proc.civile), l'omissione da parte dell'ufficiale giudiziario della ricerca, nella Sede della società, delle persone indicate nel primo comma dell'art. 145 codice di proc.civile, e nell'ordine prescritto, induce nullità della notificazione eseguita a termine del terzo comma. B) il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale.I provvedimenti sono disposti su ricorso dell'interessato e il giudice dell'esecuzione, quando lo ritiene necessario o la legge lo prescrive, convoca le parti, ed eventualmente altri interessati (art.485 codice di proc.civile), non per costituire un contraddittorio formale, ma per il migliore Esercizio della potestà ordinatoria. Pertanto, se, quando la legge lo richiede, il giudice della esecuzione non dispone la comparizione del debitore o, comunque, al debitore non viene comunicato il decreto di fissazione della udienza per l'audizione degli interessati, non sussiste violazione del principio del contraddittorio (art.101 codice di proc.civile). L'omissione, che non incide sulla situazione processuale, si riflette, eventualmente, sul provvedimento successivo, normalmente l'ordinanza che è atto esecutivo, contro il quale il debitore può proporre opposizione ex art. 617 codice di proc.civile qualora ritenga l'atto viziato o incongruo e non per il dolo motivo dell'omessa audizione; e il dies a quo decorre dal giorno della comunicazione, in Mancanza, dal compimento degli Atti eseguiti per effetto dell'ordinanza e che, non potendo essere ignorati, superano e sostituiscono l'esigenza della comunicazione. C) il provvedimento di nomina di un esperto, disposto dal giudice dell'esecuzione a norma del terzo comma dell'art. 568 codice di proc.civ., per la Determinazione del valore dell'immobile pignorato, si concreta in un provvedimento di ufficio, che, sebbene pronunciato nell'ambito del processo esecutivo non è atto di esecuzione, ma preparazione di esso.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)