Sez. 1, Sentenza n. 12817 del 14/12/1995 (Rv. 495071 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Notificazione dell'ordinanza - Ingiunzione - Nullità della notificazione - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
La pronunzia della nullità di un atto processuale è impedita dal raggiungimento dello scopo dell'atto stesso, vale a dire dalla realizzazione del risultante materiale al quale esso è normativamente preordinato. Pertanto, poiché la notifica di un'ordinanza-ingiunzione inflittiva di sanzione amministrativa pecuniaria è preordinata all'eventuale impugnazione, lo scopo di tale notifica può considerarsi raggiunto soltanto nel caso in cui, attraverso il comportamento processuale del destinatario, risulti che questi abbia validamente esercitato il potere d'impugnazione dell'indicata ordinanza, senza che sia sufficiente l'accertamento che il destinatario abbia avuto conoscenza della medesima (nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in presenza della nullità di un'ordinanza ingiunzione-notificata, ex art. 145, terzo comma cod. proc. civ., personalmente al legale rappresentante di una S.p.A., senza previo infruttuoso esperimento della notifica stessa presso la sede sociale -, aveva, da un lato ritenuto sanata detta nullità per avere la società impugnato innanzi al T.A.R. la richiamata ordinanza-ingiunzione e dell'altro, dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione proposta a norma degli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)