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Sez. L, Sentenza n. 2492 del 10/03/1987 (Rv. 451645 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I RAGIONIERI ED I PERITI COMMERCIALI - RISCATTO DEL PERIODO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO ANTECEDENTE ALL'ISTITUZIONE DI DETTE CASSE - DISCIPLINA EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 1140 DEL 1970 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451645-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I RAGIONIERI ED I PERITI COMMERCIALI - RISCATTO DEL PERIODO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO ANTECEDENTE ALL'ISTITUZIONE DI DETTE CASSE - DISCIPLINA EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 1140 DEL 1970 - PORTATA.*

In tema di trattamento pensionistico dei ragionieri e dei periti commerciali l'art. 12 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140, che ha dettato nuove norme in ordine alla facoltà di riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo di iscrizione all'albo antecedente all'istituzione della cassa nazionale di previdenza e disciplinata dalla legge istitutiva della cassa medesima di categoria - facoltà già prevista e disciplinata dalla legge istitutiva della cassa medesima (art. 43 legge 9 febbraio 1963 n. 160) - va interpretato in stretta connessione con quest'ultima e quindi i presupposti prescritti dall'art. 43 cit. Per l'Esercizio della facoltà suddetta devono ritenersi integrati in parte - e non già sostituiti in tutto - da quelli introdotti dall'art. 12 cit.. Consegue che, ai fini dell'Esercizio - da parte dei ragionieri e periti commerciali che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età - della facoltà di riscatto, quale prevista dalla più recente normativa, il periodo di iscrizione all'albo, utile per il detto Esercizio, è quello di almeno quindici anni precedenti l'entrata in vigore della legge n. 160 cit. (così come contemplato dall'art. 43 di quest'ultima), aumentato di quello corrente tra l'entrata in vigore delle due sovraindicate leggi e che, al fine di tale complessivo periodo, non è richiesta - come condizione ulteriore - la continuità ininterrotta dell'iscrizione all'albo professionale. (V 6764/82, mass n 424396).*

Riferimenti normativi: Legge 09/02/1963 num. 160 art. 43, Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)