Sez. L, Sentenza n. 6764 del 10/12/1982 (Rv. 424396 - 01)
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - AMMISSIONE AL DIRITTO DI RISCATTO PREVISTO DALL'ART. 12 LEGGE N. 1140 DEL 1970 - CONDIZIONI - CONTINUA ED ININTERROTTA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER IL PERIODO COINVOLTO DALLA DOMANDA DI RISCATTO - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - AMMISSIONE AL DIRITTO DI RISCATTO PREVISTO DALL'ART. 12 LEGGE N. 1140 DEL 1970 - CONDIZIONI - CONTINUA ED ININTERROTTA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER IL PERIODO COINVOLTO DALLA DOMANDA DI RISCATTO - ESCLUSIONE.*
Fra le condizioni richieste per l'ammissione al diritto di riscatto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140 (adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali) non è compresa quella della continua ed ininterrotta iscrizione all'albo professionale per il periodo coinvolto dalla domanda di riscatto.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)