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Sez. L, Sentenza n. 6764 del 10/12/1982 (Rv. 424396 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - AMMISSIONE AL DIRITTO DI RISCATTO PREVISTO DALL'ART. 12 LEGGE N. 1140 DEL 1970 - CONDIZIONI - CONTINUA ED ININTERROTTA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER IL PERIODO COINVOLTO DALLA DOMANDA DI RISCATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424396-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI - AMMISSIONE AL DIRITTO DI RISCATTO PREVISTO DALL'ART. 12 LEGGE N. 1140 DEL 1970 - CONDIZIONI - CONTINUA ED ININTERROTTA ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER IL PERIODO COINVOLTO DALLA DOMANDA DI RISCATTO - ESCLUSIONE.*

Fra le condizioni richieste per l'ammissione al diritto di riscatto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1970 n. 1140 (adeguamento della legislazione sulla previdenza e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali) non è compresa quella della continua ed ininterrotta iscrizione all'albo professionale per il periodo coinvolto dalla domanda di riscatto.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Legge 23/12/1970 num. 1140 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)