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Sez. 1, Sentenza n. 4729 del 12/07/1983 (Rv. 429617 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO O DI SALDO - INTERESSI - DIRITTI DELL'APPALTATORE ALLA RELATIVA CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429617-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO O DI SALDO - INTERESSI - DIRITTI DELL'APPALTATORE ALLA RELATIVA CORRESPONSIONE - CONDIZIONI - DECORRENZA.*

In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e 36 del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi altro motivo attribuibile all'amministrazione, e cioè per una specifica responsabilità della stessa, per cui il diritto agli interessi non può essere riconosciuto se non risulti che il ritardo nel pagamento sia in dipendenza causale con un inadempimento dell'appaltante.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)