Sez. 1, Sentenza n. 1908 del 21/04/1978 (Rv. 391270 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL TRIBUNALE.*
Il procedimento espropriativo, anche al fine della Determinazione della Competenza a conoscere dell'opposizione alla stima della indennita, e regolato dalla disciplina normativa posta dalla pubblica amministrazione a fondamento del potere ablativo concretamente esercitato. Pertanto, con riguardo ad espropriazione avvenuta ai sensi e nelle forme della legge 18 aprile 1962 n 167, sulla acquisizione di aree per l'edilizia economica e popolare (modificata ed integrata dalla legge 21 luglio 1965 n 904), detta Competenza spetta al tribunale, ai sensi degli artt 12 e 14 della legge medesima, e non alla Corte d'appello, come previsto per la diversa ipotesi delle espropriazioni disposte a norma della legge 22 ottobre 1971 n 865. (V 3022/76, mass n 381796; (V 3141/75, mass n 377245).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 167 art. 14, Legge 21/07/1965 num. 904 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)