Sez. 1, Sentenza n. 6189 del 21/11/1981 (Rv. 416970 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN BASE ALLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - ESTENSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN BASE ALLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA DELLA CORTE DI APPELLO - ESTENSIONE.*
Nelle espropriazioni disposte in base alla legge 22 ottobre 1971 n. 865, competente a conoscere dell'opposizione alla stima compiuta dall'ufficio tecnico erariale (ed ora della commissione prevista dalla legge n. 10 del 1977) è sempre la Corte d'appello e non esula da tale Competenza la controversia intesa a che l'indennità di espropriazione, trattandosi di espropriazione parziale, sia determinata oltre che con i criteri stabiliti da detta legge, con quelli di cui all'art. 40 della legge generale sulle espropriazioni n. 2359 del 1865. (V 5904/80, mass n 409695; (V 1908/78, mass n 391270).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)