Sez. 4, Sentenza n. 44591 del 10/11/2009 Ud. (dep. 19/11/2009) Rv. 245593 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI | Protezione dei passaggi - Ambito di applicabilità .
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI
In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 11 d.P.R. n. 547 del 1955 che individua i parametri di sicurezza per i passaggi, non si applica soltanto ai luoghi che rientrano nella tipologia formale di passaggio o che il piano di sicurezza abbia così qualificato, ma si applica anche a tutti i luoghi attraverso i quali di fatto avvenga un passaggio dei lavoratori per direttiva del datore di lavoro, del committente o in ragione della collocazione di impianti per i quali si debba poi procedere a riparazione, manutenzione o sostituzione.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)