Sez. 4, Sentenza n. 31679 del 08/06/2010 Ud. (dep. 11/08/2010) Rv. 248113 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI | Piano di sicurezza - Mancata indicazione dei rischi - Mancanza di specifiche misure di sicurezza - Datore di lavoro dell'impresa esecutrice - Responsabilità - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI
Sussiste la penale responsabilità per colpa del datore di lavoro, in riferimento agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori, ove ometta di indicare nel piano di sicurezza e coordinamento (cosiddetto P.S.C.) i rischi connessi ad una determinata attività (nella specie: montaggio dei parapetti) e non provveda alla predisposizione di specifiche misure di sicurezza per la particolare tipologia di lavori, quali, nella specie, l'uso di cinture di sicurezza e l'uso di una cesta applicata al braccio mobile di una macchina operatrice. (In motivazione la Corte ha escluso che le direttive colposamente impartite dal preposto abbiano efficacia interruttiva del nesso causale, costituendo il consequenziale sviluppo dell'originaria condotta colposa del datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)