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Sez. 1, Sentenza n. 15296 del 04/04/2006 Cc. (dep. 03/05/2006) Rv. 234211 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO | Convalida - Presupposti - Contenuto della verifica del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234211-01

INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - FACOLTATIVO

In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali, il giudice della convalida deve operare, rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e personalità dell'arrestato), un controllo di mera ragionevolezza per il quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima P.G. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. (Nella fattispecie - relativa al reato di ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 - la Corte, affermando il principio ha accolto il ricorso del PM avverso la mancata convalida da parte del GIP dell'arresto eseguito dalla PG, basata sulla tesi che il concetto di "ingresso illegale" non comprende l'ipotesi di mero transito dello straniero sul territorio dello Stato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)