Sez. 3, Sentenza n. 2454 del 20/11/2007 Cc. (dep. 17/01/2008) Rv. 238533 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE | Arresto in flagranza e fermo - Convalida - Circostanze successive - Valutazione da parte del giudice - Esclusione - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - IN GENERE
In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 386, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)