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Sez. 1, Sentenza n. 13634 del 23/12/1992 (Rv. 480102 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Agli eredi | Atto di gravame - Notificazione personalmente agli eredi della parte contumace in primo grado e successivamente deceduta - Necessità - Identificazione degli eredi - Difficoltà - Irrilevanza - Acquirente a titolo particolare del diritto controverso - Citazione in secondo grado - Equipollenza alla notifica del gravame agli eredi - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480102-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Dell'atto di impugnazione - Agli eredi

L'onere della notificazione dell'atto di gravame personalmente agli eredi della parte contumace in primo grado e successivamente deceduta (art. 330 ultimo comma cod. proc. civ.) resta insensibile alla eventuale difficoltà dell'appellante di identificare detti eredi ed il relativo recapito, trattandosi di circostanza riverberantesi in pregiudizio dell'istante, e comunque non idonea ad introdurre deroghe al principio del contraddittorio, né può trovare equipollente nella citazione in secondo grado dell'acquirente a titolo particolare del diritto controverso, non ostando la successione a titolo particolare al subingresso degli eredi nel processo, quali parti anche in senso sostanziale (fino a che non si formi l'accordo estromissorio contemplato dal terzo comma dell'art. 111 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)