Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002 (Rv. 552768 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Art. 330, secondo comma, cod. proc. civ. - Notifica dell'atto di impugnazione collettivamente e impersonalmente agli eredi - Finalità - Ambito di applicazione della disposizione - Morte della parte in pendenza del termine di impugnazione - Altre ipotesi - Integrazione del contraddittorio o rinnovazione della notificazione - Notificazione agli eredi personalmente o al rappresentante della eredità - Necessità - Difficoltà di individuazione degli eredi o necessità di far nominare un rappresentante della eredità - Richiesta di assegnazione di un termine per la notificazione calibrato in relazione alle eventuali difficoltà - Onere della parte - Possibilità per il giudice di prorogare il termine assegnato per evitare una decadenza per fatto non imputabile alla parte - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI
L'art. 330, secondo comma, cod. proc. civ., nel prevedere che l'impugnazione può essere notificata, nei luoghi indicati nel primo comma, collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, consente a chi ha interesse a proseguire nel giudizio di non individuare personalmente gli eredi della parte defunta, lasciando a chi effettivamente ha la qualità di erede di rendere palese la sua qualità e di assumere l'onere della difesa dei diritti controversi in cui può essere solo succeduto. Tale forma di notificazione può però essere utilizzata quando la parte muoia in pendenza dei termini di impugnazione, secondo quanto stabilito dall'art. 328 cod. proc. civ., mentre, al di fuori di tale ipotesi, e quando si verifichino situazioni nelle quali è necessario procedere ad integrazioni o rinnovazioni governate dal giudice attraverso la fissazione di termini perentori, è compito della parte sollecitare termini adeguati alle difficoltà e non si può, in linea di principio, escludere la possibilità che il giudice proroghi il termine, pur perentorio, da lui stabilito o ne assegni un altro, se la morte della parte e la difficoltà di individuare gli eredi o i tempi necessari per far designare all'eredità un rappresentante si prospettino come causa di una decadenza non imputabile alla parte, sì da potersi derogare all'art. 153 cod. proc. civ., sulla base dell'art. 184 - bis dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)