Sez. 3, Sentenza n. 4749 del 03/09/1984 (Rv. 436653 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - ESTENSIONE PREVISTA NELL'ART. 53, COMMA TERZO, DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - NATURA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE LEGGI N. 756/1964 E N. 508/1973 - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - ESTENSIONE PREVISTA NELL'ART. 53, COMMA TERZO, DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - NATURA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE LEGGI N. 756/1964 E N. 508/1973 - CONSEGUENZE.*
La disposizione del terzo comma dell'art. 53 della legge 3 maggio 1982 n. 203 - per cui gli artt. 14 della legge n. 756 del 1964 e 2, primo comma, della legge n. 508 del 1973 devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali e scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime - contiene un'interpretazione autentica (come tale vincolante) di queste e, avendo natura necessariamente retroattiva, non trova limite nel disposto del primo comma dello stesso art. 53, escludente dall'applicabilità della nuova disciplina sui contratti agrari quei rapporti che siano oggetto di controversie in ordine alle quali sia intervenuta una sentenza già esecutiva. (V 1429/84, mass n 433525; (V 480/83, mass n 425287; (Conf 5482/82, mass n 423252).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 09/08/1973 num. 508 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)