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Sez. 1, Sentenza n. 5768 del 31/10/1981 (Rv. 416475 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE) - PRESENZA E CONCORSO DELLE PARTI CONTRAENTI - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416475-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE) - PRESENZA E CONCORSO DELLE PARTI CONTRAENTI - NECESSITÀ - LIMITI.*

Nella vendita di cose determinate solo nel genere e non ancora consegnate, l'individuazione delle cose stesse, necessarie perché all'effetto obbligatorio del contratto consegua quello reale del trasferimento della proprietà dal venditore al compratore, deve essere fatta in presenza ed in concorso di entrambe le parti (o di loro rappresentanti), salvo che le parti abbiano, di comune accordo, stabilito altre misure idonee a realizzare la separazione delle cose dal genus e ad assicurare la non sostituibilità da parte del venditore, senza che ai predetti fini sia sufficiente una unilaterale iniziativa del venditore. (V 1233/60; (V 1343/55; (V 275/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)