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Sez. 2, Sentenza n. 3559 del 25/03/1995 (Rv. 491410 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE | Individuazione - Mediante consegna al vettore - Limiti - Pattuizione di differimento del termine di consegna - Differimento dell'individuazione - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491410-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - CONSEGNA - DI COSA DA TRASPORTARE - IN GENERE - SPECIFICAZIONE

Nella vendita di cose determinate solo nel genere, l'individuazione del bene avviene, salvo diversa specifica intesa tra le parti, mediante la consegna (al vettore, quando trattasi di prodotti che devono essere trasportati da un luogo all'altro). Ove i contraenti pattuiscano che, per esigenze di uno di loro, il termine di consegna possa essere differito a richiesta, anche l'individuazione del bene viene differita, se detta richiesta sia formulata, a meno che nel contratto non sia diversamente disposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)