Sez. 4, Sentenza n. 48622 del 19/11/2003 Cc. (dep. 19/12/2003) Rv. 227791 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Opposizione a decreto di condanna - Rigetto della richiesta di oblazione - Rimpugnabilità - Esclusione - Rimedi.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
È inammissibile - per il principio di tassatività delle impugnazioni - il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il GIP abbia rigettato, in sede di opposizione a decreto penale, l'istanza di oblazione non già sulla scorta dell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 162 bis cod. pen., ma sull'(erroneamente) ritenuta inapplicabilità dell'istituto: tale diniego tuttavia determinando una nullità a regime intermedio, nulla osta sia alla proposizione nel susseguente giudizio della relativa eccezione, sia alla riproposizione della domanda di oblazione (all'ipotesi in questione non estendendosi il divieto di cui al comma 3 dell'art. 464 cod. proc. pen.)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)