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Sez. 3, Sentenza n. 17631 del 23/03/2005 Ud. (dep. 10/05/2005) Rv. 231311 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - opposizione - giudizio conseguente | Rinnovazione della richiesta di oblazione discrezionale già proposta con l'opposizione e respinta dal giudice - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231311-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - opposizione - giudizio conseguente

La domanda di oblazione discrezionale proposta con l'opposizione al decreto penale di condanna, ove respinta dal giudice, può essere rinnovata nel corso del giudizio conseguente all'opposizione, purchè non vi siano mutamenti della richiesta e della situazione di fatto cui la stessa si riferisce, perché in tal caso la rinnovazione costituisce strumento per un sindacato sulla precedente decisione di rigetto, e non concreta quella domanda "presentata" nel giudizio che, come tale, è preclusa espressamente dal terzo comma dell'art. 464 cod proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha stabilito che, ove la rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato costituisca una condizione di ammissibilità dell'oblazione, la stessa debba essere già stata effettuata al momento dell'opposizione al decreto penale e della domanda contestuale di oblazione, a nulla rilevando una condotta in tal senso intervenuta nelle more del giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 557 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)