Sez. 5, Sentenza n. 8187 del 22/05/1979 Ud. (dep. 08/10/1979) Rv. 143023 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - COMUNICAZIONE AL NUOVO DIFENSORE - SUFFICIENZA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DIFENSORE DEL DIBATTIMENTO - COMUNICAZIONE AL NUOVO DIFENSORE - SUFFICIENZA.*
L'avviso di deposito della sentenza, ai sensi dell'art 151 cod proc pen, deve essere notificato al difensore del dibattimento soltanto se l'imputato non abbia effettuato una nuova nomina sostitutiva; in questo caso il diritto di difesa e assicurato con la comunicazione al nuovo difensore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)