Sez. 6, Ordinanza n. 1684 del 28/09/1981 Cc. (dep. 10/02/1982) Rv. 152111 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - ESCLUSIVAMENTE A QUELLO NOMINATO NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - RITUALITÀ.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - ESCLUSIVAMENTE A QUELLO NOMINATO NELLA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - RITUALITÀ.*
La notificazione del deposito della sentenza è ritualmente compiuta nei soli confronti del difensore indicato nella dichiarazione di impugnazione, il quale può anche essere diverso da quello che rappresentò l'imputato nel giudizio. (Conf mass n 147992; (Conf mass n 143023; (Conf mass n 142486).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)