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Sez. U, Sentenza n. 20602 del 30/07/2008 (Rv. 604470 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO | Impugnazione di provvedimento amministrativo - Omessa indicazione nell'atto del termine di decadenza - Violazione dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione dell'operatività del termine decadenziale - Fattispecie relativa ad impugnazione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di un provvedimento del Magistrato delle Acque.
Stato
decisa il 2008-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604470-01

ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

In tema d'esercizio del diritto d'azione contro atti della P.A. (nella specie un provvedimento del Magistrato delle Acque), mediante impugnazione da proporsi entro un certo termine a pena di decadenza (nella specie mediante impugnazione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), si applica la regola posta dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 (secondo il quale "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere"), la cui violazione impedisce la decadenza stessa.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)