Sez. 3, Sentenza n. 5456 del 12/03/2005 (Rv. 581911 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO | Disciplina "ex" legge n. 241 del 1990 - Esercizio del diritto d'azione in via oppositiva ad atto amministrativo - Previsione di decadenza - Applicabilità del principio di cui all'art. 3, comma quarto, di detta legge - Omessa indicazione del termine di decadenza nell'atto - Esclusione dell'operatività del termine decadenziale - Fattispecie relativa ad azione di accertamento negativo susseguente a richiesta di pagamento di canoni comunali per forniture d'acqua.
ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IMPUGNABILITÀ DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO
In tema d'esercizio del diritto d'azione contro atti della P.A. mediante opposizione da proporsi entro un certo termine a pena di decadenza, trova applicazione il principio secondo cui, dovendo essere osservata la regola posta dall'art. 3, quarto comma, della legge n. 241 del 1990 (secondo il quale "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), la sua violazione impedisce la decadenza eventualmente prevista per l'esercizio del diritto d'azione in via oppositiva (nella specie la S.C. ha fatto applicazione di tale principio in relazione ad un giudizio concernente un'azione di accertamento negativo esercitata da un utente a seguito di richiesta di pagamento da parte di un comune di una somma di denaro per fornitura d'acqua potabile, nolo contatore, depurazione e acque reflue).
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)