Sez. 2, Sentenza n. 483 del 11/02/1969 (Rv. 338584 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - ONERE DI CONTESTAZIONI SPECIFICHE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE - ONERE DI CONTESTAZIONI SPECIFICHE.*
La parte soccombente che impugna la liquidazione globale delle spese e degli onorari di procuratore ha l'Onere di specificare le voci contestate e le competenze della tariffa che si assumono violate, precisando cio che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso. (V. 3388-68, massima n.336441 441-66, massima n.320880).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)