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Sez. 2, Sentenza n. 464 del 22/02/1971 (Rv. 350078 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE E DELLE COMPETENZE VIOLATE - INDICAZIONE DEL NON DOVUTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350078-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE - IMPUGNAZIONE - SPECIFICAZIONE DELLE VOCI CONTESTATE E DELLE COMPETENZE VIOLATE - INDICAZIONE DEL NON DOVUTO - NECESSITA.*

La parte soccombente che impugna la liquidazione globale delle spese e degli onorari di procuratore ha l'Onere di specificare le voci contestate e le competenze della tariffa che siano state violate, precisando cio che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso. (Conf 483'69, mass n 338584).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1965, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)