Sez. U, Sentenza n. 1982 del 21/06/1972 (Rv. 359106 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - ADOZIONE CON LA PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - INCOSTITUZIONALITA - NULLITA DELLA DECISIONE - DECISIONI IN MATERIA NON DISCIPLINARE - ESTENSIONE DELL'INVALIDITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - GIUDIZI DISCIPLINARI - DECISIONI - ADOZIONE CON LA PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - INCOSTITUZIONALITA - NULLITA DELLA DECISIONE - DECISIONI IN MATERIA NON DISCIPLINARE - ESTENSIONE DELL'INVALIDITA.*
Per effetti della dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 63 secondo comma del RD 22 gennaio 1934, n 37, la deliberazione del consiglio nazionale forense, anche nei procedimenti diversi da quelli disciplinari, quando e adottata con la presenza del pubblico ministero, e viziata per un errore in procedendo, che incide sulla regolarita del contraddittorio ed importa la nullita di tale pronuncia. (Conf 1904'72; V Corte cost n 27'72).*
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 37 art. 63 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 art. 37, Legge 22/01/1934 num. 36 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)