Sez. U, Sentenza n. 2372 del 21/08/1973 (Rv. 365719 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ALBO - ISCRIZIONE - DECISIONI - PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - ALBO - ISCRIZIONE - DECISIONI - PRESENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - NULLITA - RILEVABILITA D'UFFICIO ANCHE IN CASSAZIONE.*
L'assistenza - non prescritta, ne prevista dalla legge - del PM alle decisioni del consiglio nazionale forense, riguardanti le controversie in tema di iscrizione dei professionisti nell'albo, costituisce violazione del principio generale del contraddittorio per quanto attiene alla parita di posizione dei soggetti processuali davanti all'organo giudicante e determina la nullita delle decisioni stesse, rilevabile anche d'ufficio dal supremo collegio. (la Corte suprema ha ritenuto che detta nullita riconducibile ad un principio generale di diritto, prescinda dalla dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 63, secondo comma, RD 22 gennaio 1934 n 37, pronunziata dalla sentenza della Corte costituzionale n 27 del 17 febbraio 1972, secondo cui e costituzionalmente illegittima la norma citata, relativa ai giudizi disciplinari, nella parte in cui dispone che 'il PM assista alla decisioné). (Conf 1982/72, mass n 359106).*
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 37 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)